FIRMATI I DECRETI DEL MISE ASSEVERAZIONI E REQUISITI PER IL SUPERBONUS
Con la pubblicazione ufficiale del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti Ecobonus, si è finalmente completato il quadro normativo dei provvedimenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ora sono puntualmente definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni e i relativi massimali previsti.
Nello specifico lo schema di decreto che si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:
Articolo 1: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento. Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.
Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi
Enumera nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici.
Articolo 3: Limiti delle agevolazioni
Definisce, avvalendosi dell’opportuno allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all’allegato B.
Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione
Definisce i soggetti ammessi ai benefici.
Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione
Elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.
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Articolo 6: Adempimenti
Enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.
Articolo 7: Attestato di prestazione energetica
Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all’allegato A, punto 12 le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.
Articolo 8: Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L’asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito
Definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Articolo 10: Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Stabilisce, inoltre, che ENEA predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati.
Articolo 11: Controlli
Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.
Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore
Disciplina l’entrata in vigore e definisce la casistica in cm taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa.
- ALLEGATO A: definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.
- ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
- ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
- ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
- ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
- ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
- ALLEGATO G: Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
- ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
- ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A.
Il puzzle dei provvedimenti attuativi è completo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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I lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici possono partire!